IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'art. 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; 
   Vista la legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  ed  in  particolare
l'allegato C; 
   Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397; 
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  settembre
1982, n. 889; 
   Ritenuto  di  dover  emanare  le   disposizioni   occorrenti   per
assicurare l'attuazione della direttiva 88/407/CEE del Consiglio  del
14 giugno 1988, concernente le norme di polizia sanitaria applicabili
agli scambi intracomunitari e alle importazioni di  sperma  surgelato
di animali della specie bovina, tenuto conto  anche  della  direttiva
90/120/CEE del Consiglio del 5 giugno 1990; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 6 luglio 1991; 
   Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'Adunanza
generale del 23 gennaio 1992; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1992; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
   1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
     a)  "sperma":  il  prodotto  dell'eiaculazione  di  un   animale
domestico della specie bovina, preparato e diluito; 
     b)  "centro  di  raccolta  dello   sperma":   uno   stabilimento
ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, presso il quale e' prodotto
sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale; 
     c) "veterinario ufficiale": veterinario designato tra  i  propri
dipendenti dal Ministero della  sanita'  o  dalla  regione,  o  dalla
U.S.L., secondo le rispettive competenze; 
     d) "veterinario  responsabile  di  un  centro":  il  veterinario
responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di  raccolta,  delle
disposizioni di cui al presente regolamento; 
     e) "partita": una quantita' di sperma  compresa  in  uno  stesso
certificato; 
     f) "Paese di raccolta": lo Stato membro o  il  Paese  terzo  nel
quale lo sperma e' raccolto e dal quale e' spedito  verso  uno  Stato
membro; 
     g)  "laboratorio  riconosciuto":  il   laboratorio   autorizzato
dall'autorita'  sanitaria  competente   ad   effettuare   gli   esami
prescritti dal presente regolamento; 
     h)  "raccolta":  un  quantitativo  di  sperma  prelevato  da  un
donatore in qualsiasi momento. 
   2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni  di  cui
all'art.  2  della  legge  30  aprile  1976,  n.  397,  e  successive
modificazioni  e  all'art.  2  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 3 dicembre 1982, n. 889.